Abbruciare i residui vegetali
Norme di prevenzione per gli abbruciamenti
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Gli abbruciamenti di residui vegetali sono consentiti alle seguenti condizioni:
· che le operazioni riguardino esclusivamente i residui lignocellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali;
· che il rilascio, la triturazione, l'abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale lignocellulosico;
· che il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione
· e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 cm. nel caso di triturazione e i 5 cm. nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.
Devono essere, inoltre, rispettate le norme antincendi boschivi che approfondiamo di seguito, indicando la prescrizione e la relativa sanzione in caso di inosservanza:
Norme generali di prevenzione AIB
In caso di abbruciamento di residui vegetali, sono due le prescrizioni antincendio del Regolamento Forestale della Toscana valide tutto l'anno, indipendentemente dal periodo a rischio e dalla distanza dal bosco o dagli impianti di arboricoltura da legno:
1. è espressamente vietata l'accensione di fuochi in presenza di vento intenso. Sanzione: 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti periodi).
2. l'abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento. Sanzione: 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti periodi).
L'abbruciamento di residui vegetali provenienti da potature e/o interventi forestali, all'interno dei boschi, degli arbusteti e degli impianti di arboricoltura è assolutamente vietato nei periodi a rischio e soggetto ad autorizzazione nei periodi non a rischio. Sanzione: 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti periodi) Nei periodi a rischio, nei boschi e arbusteti dei comuni classificati a rischio particolarmente elevato (come di seguito indicati) la sanzione è di 2.066,00 euro.
Norme AIB valide nei periodi a rischio
Gli abbruciamenti di residui vegetali nella fascia di 200 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno non sono consentiti nei periodi a rischio incendi. Sanzione: 240,00 euro.
Gli abbruciamenti nella fascia oltre i 200 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno sono consentiti dall'alba e fino alle 10 del mattino. Sanzione: 240,00 euro.
Nei castagneti da frutto gli abbruciamenti di residui vegetali provenienti da ripulitura/potatura sono consentiti a condizione che siano effettuati:
· dall'alba e fino alle 9 del mattino;
· in spazi vuoti e ripuliti dalla vegetazione;
· concentrando il materiale in piccoli cumuli.
Sanzione in caso di mancato rispetto di una delle suddette prescrizioni: 240,00 euro.
Le Province hanno comunque la facoltà di vietare sia gli abbruciamenti nella fascia oltre i 200 metri, sia quelli all'interno dei castagneti da frutto.
Norme AIB valide nei periodi non a rischio
Gli abbruciamenti nella fascia di 50 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno e gli abbruciamenti di residui vegetali provenienti da ripulitura di castagneti da frutto sono consentiti a condizione che siano effettuati:
· in spazi vuoti e ripuliti dalla vegetazione;
· concentrando il materiale in piccoli cumuli.
Sanzione in caso di mancato rispetto di una delle suddette prescrizioni: 120,00 euro.
Per gli abbruciamenti nella fascia oltre i 50 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno valgono le norme generali. Sanzione: 120,00 euro